MINORI – CERTIFICATO GIUDIZIARIO- RIENTRATO ALLARME

Il decreto legislativo n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell’Unione europea – n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, prescrive che il “soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori,” deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell’assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare.

In una circolare del Ministero, giuntaci questa mattina, viene segnalato che l’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi, soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica, si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove ci si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.

Le disposizioni, pertanto, valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”.

Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.

Inoltre gli uffici preposti, non rilasciano certificati penali in tale senso in quanto stanno predisponendo, i moduli necessari per la richiesta anche in ottemperanza alla legge sulla privacy