Ieri, 15 settembre 2025, è stato pubblicato il decreto 7 agosto 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante la “Definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore” (G.U. n. 214).
Con questo decreto attuativo vengono definite le funzioni di vigilanza, di controllo e di monitoraggio relative al sistema di registrazione e controllo degli ETS, previste dal Dl n. 117/2017.
Il decreto ha per oggetto:
- a) la definizione delle forme, dei contenuti, dei termini e delle modalità per l’esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e degli Uffici del registro unico nazionale del terzo settore, delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio relative al sistema di registrazione e controllo degli enti del terzo settore, di cui all’articolo 2 del decreto;
- b) la definizione delle modalità di raccordo con le altre amministrazioni interessate e degli schemi delle relazioni annuali di cui all’articolo 95 comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017;
- c) la definizione dei criteri, requisiti e procedure per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di controllo da parte delle reti associative nazionali, e degli enti accreditati come centri di servizio per il volontariato, delle forme di vigilanza da parte del Ministero sui Soggetti autorizzati e dei criteri per l’attribuzione ad essi delle relative risorse finanziarie, ove previste.
Sono fatte salve l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro, l’attività di controllo di competenza di altre amministrazioni, nonchè le diverse tipologie di controlli previste dalle disposizioni vigenti, con particolare riguardo ai controlli di cui all’articolo 94 del decreto legislativo n. 117 del 2017 da parte dell’amministrazione finanziaria.
L’amministrazione finanziaria trasmette al competente Ufficio del RUNTS gli elementi utili a valutare la cancellazione di un ETS dal RUNTS, risultanti dalle attività di controllo da essa svolte, secondo quanto disposto dall’art. 94 comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Sono altresì fatti salvi i controlli amministrativi e contabili delle amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l’utilizzo di beni immobili o strumentali di qualsiasi genere agli ETS per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, necessari a verificarne il corretto impiego da parte degli ETS beneficiari.
I controlli sugli ETS sono esercitati nell’interesse pubblico e a tutela della funzione sociale svolta dagli enti medesimi.
Se ne ricorrono i presupposti i competenti Uffici del RUNTS, all’esito dei controlli esperiti dai soggetti autorizzati, adottano i provvedimenti previsti dal decreto legislativo n. 117 del 2017, con particolare riferimento agli articoli 32, comma 1-bis, 35, comma 1-bis, 48, comma 4, 50, comma 1.
Se ne ricorrono i presupposti, essi irrogano altresì le sanzioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017.
Le risultanze dei controlli sono acquisite ai fini della revisione periodica del RUNTS, ai sensi dell’articolo 51 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017.
L’Ufficio del RUNTS competente può utilizzare gli esiti dei controlli effettuati nei confronti degli ETS costituiti in forma di fondazione per l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile.
Il Ministero autorizza, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le RAN e i CSV, che ne facciano richiesta, all’esercizio dell’attività di controllo nei confronti degli ETS ad essi aderenti.
Ai fini dei controlli si considerano «enti aderenti» gli ETS che abbiano dichiarato al RUNTS, con le modalità previste la propria affiliazione ad un soggetto autorizzato.
Il presente decreto non si applica agli enti:
- in possesso della qualifica di impresa sociale, che sono sottoposti a vigilanza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e relative disposizioni di attuazione;
- alle società di mutuo soccorso, anche se iscritte nella sezione f) del RUNTS, che sono sottoposte a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e relative disposizioni di attuazione.
1) Controlli ETS: gli enti interessati
Secondo il decreto sono sottoposti ai controlli esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti a gestione commissariale ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del codice civile, e alle procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
2) Controlli ETS: le tipologie
Le tipologie di controlli sono finalizzati ad accertate:
- a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel RUNTS;
- b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- c) l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione nel RUNTS.
I controlli sono «ordinari» o «straordinari»:
- sono «ordinari» i controlli programmati di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e all’articolo 21 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, condotti a scadenza triennale su tutti gli ETS di cui al precedente articolo 2, secondo le disposizioni del presente decreto.
- sono «straordinari» i controlli disposti dal competente Ufficio del RUNTS sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari, nonchè ogni qualvolta ed in qualsiasi momento esso lo ritenga opportuno in ragione di atti o fatti, rilevanti per le finalità elencate al comma 1, di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.
3) Attività di controllo ETS: in arrivo i modelli di verbali utili
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero presso il quale è istituito l’ufficio statale del RUNTS approva con apposito decreto i modelli di verbale dei controlli ordinari e straordinari.
Le risultanze delle attività di controllo devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale approvato con il decreto direttoriale di cui al comma 1.
L’Atto completo si può consultare e scaricare dal seguente link:

